Decreto Rilancio: Superbonus 110%


Ecobonus 110%: nuova opportunità fiscale per l'efficienza energetica

 

Il Decreto Rilancio del Maggio 2020 e i successivi aggiornamenti hanno introdotto, all’articolo 119 e 121, una nuova straordinaria misura di agevolazione fiscale che punta a dare nuovo slancio al settore edile, rappresentando un importante beneficio per l'utente privato. 
L'Ecobonus 110% permette di cambiare in meglio le condizioni, già favorevoli, del vecchio Ecobonus al 50 o al 65%, che resta comunque sfruttabile per i lavori non compresi nel nuovo super incentivo.   
Questa nuova manovra fiscale introduce delle importanti novità rispetto alle precedenti detrazioni, ovvero:

  • misura della detrazionale fiscale del 110%, che tradotto significa che l'utente finale può di fatto beneficiare di un intervento gratuito e totalmente spesato se dovesse rispettare le condizioni per accedere
  • ripartizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo

Sarà possibile beneficiare del nuovo Ecobonus per spese sostenute fino al 30/6/2022 per gli edifici unifamiliari o fino al 31/12/2022 per i condomini per spese sulle parti comuni, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, nel caso in cui al 30/6/2022 le spese sostenute siano state almeno pari al 60%.

 

Quali sono gli interventi "trainanti" che possono beneficiare dell'Ecobonus 110%?
 

Gli interventi cosiddetti "trainanti" che accedono quindi direttamente al Superbonus 110% sono:

- Isolamento termico

Le opere edili che prevedono un isolamento termico dell'involucro dell'edificio su superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Il limite di spesa è di 50.000 € per le abitazioni familiari o le villette a schiera, mentre per gli edifici con più unità immobiliari la spesa massima in detrazione varia in funzione del numero di unità immobiliari. I serramenti non sono inclusi in questa tipologia di intervento trainante.

- Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati 

Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico), oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. Il limite di spesa è in funzione del numero di unità immobiliari e varia da 20.000 € a 15.000 €. In questa casistica è possibile abbinare anche un impianto fotovoltaico con accumulo.

- Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari o in abitazioni “indipendenti” (villette a schiera)

La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici.

É possibile considerare “trainante” anche l’installazione di una caldaia a biomassa 5 stelle, solo nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione dell’Unione Europea del 2014 e del 2015 sulla qualità dell’aria e se in questi comuni l’edificio si trova in aree non metanizzate.

- Sismabonus

Sono detraibili al 110% anche gli interventi di adeguamento sismico secondo l’articolo 16 del Decreto Legge 63 del 2013, a patto che rispettino tutte i requisiti richiesti dal Decreto Rilancio e aggiornamenti.

 

 

Quali sono gli interventi "non trainanti" che possono beneficiare dell'Ecobonus 110%

 

É possibile beneficiare della maxi detrazione sostenendo altri interventi, a patto che siano abbinati necessariamente a uno degli interventi "trainanti" sopradescritti e rispettino le condizioni per l’accesso al Superecobonus (doppio salto di classe e requisiti minimi):

-Altri interventi di efficienza energetica

Tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dal Decreto Legge 63/2013 art.14. Questi interventi sono quindi detraibili al 110% in 5 anni con i relativi tetti di spesa solo se accoppiati ad almeno uno degli interventi "trainanti" citati in precedenza. 
Scopri gli interventi al 65% che possono essere abbinati a uno "trainante" 
Scopri gli interventi al 50% che possono essere abbinati a uno "trainante"

-Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

Sono detraibili al 110% in 5 anni anche gli impianti fotovoltaici se realizzati contestualmente a uno degli interventi "trainanti" o di adeguamento sismico. La detrazione al 110% viene riconosciuta anche per i sistemi di accumulo elettrico.  
La detrazione per fotovoltaico non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni di qualsiasi natura ed è subordinata alla cessione in rete dell'energia elettrica non autoconsumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo. Importante sottolineare come nel testo convertito in legge sia stato fatto riferimento alle comunità energetiche (Legge n.8 del 28/2/2020).

-Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici

Sono detraibili al 110% in 5 anni anche le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici se realizzati contestualmente a uno degli interventi "trainanti".

 

Come ottenere l'Ecobonus 110%

 

Gli interventi che possono beneficiare della maxi detrazione devono necessariamente prevedere il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio salvo casi particolari. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia in fase precedente ai lavori che in fase successiva.

 

 

L'Ecobonus 110% è un’importante opportunità per realizzare interventi di efficientamento energetico.É importante però affidarsi a un professionista specializzato, qualificato e competente, che segua l'utente finale durante l’elaborato iter necessario ai fini dell'ottenimento dell'Ecobonus 110%.